Faq
Adesione al Fapi
Aderire al Fapi non comporta nessun costo aggiuntivo per l’impresa: basta decidere di destinare al Fapi il contributo (0,30%) previsto dalla legge per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria che l’impresa già versa all’Inps ogni volta che paga i contributi. È, quindi, sufficiente eseguire questa procedura:
1. Se l’impresa non è aderente a nessun fondo interprofessionale:
Nell’elemento “DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS individuale, all’interno del sotto elemento “FondiInterprof“, nell’opzione “Adesione” selezionare il codice FAPI ed inserire il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all’obbligo contributivo.
2. Se l’impresa è aderente ad altro fondo interprofessionale:
Nell’elemento “DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS individuale, all’interno del sotto elemento “FondiInterprof“, nell’opzione “Revoca” selezionare il codice REVO e indicando, contestualmente nella stessa Denuncia, il codice FAPI per aderire al Fapi.
L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale nel quale è stato inserito il codice FAPI. L’adesione è unica e valida fino ad esplicita revoca (non va rinnovata ogni mese o ogni anno).
Come posso determinare la mia corretta dimensione aziendale?
Precisazione sulla Raccomandazione n° 2003/361/CE e corretta determinazione della dimensione aziendale
La Raccomandazione n° 2003/361/CE sulla definizione di micro e piccola impresa ha creato in diversi casi difficoltà interpretative sul corretto inquadramento dimensionale da parte delle imprese.
A questo riguardo, per evitare il rischio di eventuali “dichiarazioni mendaci”, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, forniamo alcune indicazioni sulla corretta determinazione della dimensione aziendale :
Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato e indeterminato, legati all’impresa da forme contrattuali con vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in CIG. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, gli stessi non devono essere conteggiati.
Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa a tempo pieno.
I dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato part-time è contabilizzato in frazioni di ULA.
Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato si ottiene dividendo il numero di mesi di lavoro per dodici, stessa procedura per il part-time.
Quindi, ai fini del calcolo delle ULA, i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 20, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione, occorre moltiplicare il valore calcolato per il part-time per il numero di mesi di occupazione espresso in dodicesimi.
Ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo :
Tipologia |
Numero dipendenti |
ULA |
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso in considerazione |
120 |
120 |
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione |
1 per nove mesi |
0,75 (*) |
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l’effettuazione del 50% delle ore) per tutto l’anno preso in considerazione |
6 |
3 (***) |
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l’effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione |
2 per nove mesi |
0,75 (****) |
(*) – 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
(**) – 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
(***) – 0,5 X 6 X 1(dodici dodicesimi) = 3 ULA
(****) – 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
Come verifico la mia iscrizione al Fapi?
Per verificare a quale fondo aderisca un’impresa, è sufficiente visualizzare (o stampare) il “Cassetto previdenziale aziendale” dell’Inps attraverso questa procedura:
Nel sito dell’Inps (https://www.inps.it/portale/default.aspx) selezionare nella sezione “Servizi Online” l’elemento “per tipologia di servizio”;
Alla voce “Consultazione” selezionare l’elemento “Servizi per le aziende e consulenti” (è il quartultimo della sezione);
Inserire Codice Fiscale e PIN della persona fisica che ha associato l’accesso dell’impresa ed eventualmente (se, come nel caso di un consulente del lavoro, fossero associate più imprese allo stesso codice fiscale) selezionare l’impresa di cui si vuole conoscere il fondo;
Selezionare la voce “Cassetto previdenziale”; nel menù selezionare la voce “Dati complementari” e nel sottomenu selezionare l’elemento “Fondi Interprof.”.
Apparirà una tabella con 4 colonne “Fondo”, “Dal”, “Al” e “Revoca”. Sotto appariranno varie righe secondo il numero di fondi che si sono cambiati con le date di adesione e revoca. L’ultima riga, quella con le due ultime colonne in bianco, fornisce l’indicazione del Fondo e il periodo di competenza dal quale l’impresa è aderente.
Come posso beneficiare dei finanziamenti del Fapi?
Il Fapi finanzia le proprie associate sulla base delle necessità formative dell’impresa e non sulla base di quanto l’impresa ha accumulato finora.
Quindi, un’impresa associata può richiedere un finanziamento di importo indipendente dal suo versamento dal momento immediatamente successivo alla data di associazione sulla base delle procedure definite negli avvisi attivi al momento (gli avvisi attivi al momento sono indicati nella sezione Finanziamenti del sito web del Fapi e nel testo degli avvisi è definito anche l’importo massimo richiedibile).
Non è, quindi, necessario prevedere un sistema di calcolo di quote dei contributi in periodi predefiniti per ogni specifica azienda associata: i finanziamenti per i nostri associati non scadono mai.